Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1977 al 22 dicembre 1977. Leggi il testo vigente →
Le cose che saranno recuperate nel corso dei lavori di cui articolo 1 saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvedera' alla loro custodia ed alla eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Le somme ricavate verranno versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo 3650, riguardante "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile".
Testo in vigore dal 9 aprile 1977 al 22 dicembre 1977
