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Le cose che saranno recuperate nel corso dei lavori di cui articolo 1 saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvedera' alla loro custodia ed alla eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Le somme ricavate verranno versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo 3650, riguardante "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile".

Testo in vigore dal 9 aprile 1977 al 22 dicembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;107~art3 · fonte del testo