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Le cose che saranno recuperate nel corso delle operazioni e dei lavori disposti ai sensi dell'articolo 1, nel caso in cui non ne venga deliberata la distruzione, saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvedera' alla loro custodia e all'eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Le somme eventualmente ricavate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo 3650, riguardante "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile".
Testo in vigore dal 18 agosto 1980 al 22 dicembre 2008
