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Puo' essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari indicati nell'articolo 1 ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri di cui al primo comma del precedente articolo 1 e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso e' prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Testo in vigore dal 13 luglio 1966 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-06-27;514~art3 · fonte del testo