Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 133 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli assegni di sede sono costituiti:
tolto: a) dagli assegni base indicati nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro
tolto: b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, determinate secondo coefficienti da fissarsi entro i limiti delle somme iscritte in bilancio con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24. In via, eccezionale e sempre che ricorrano esigenze particolari possono essere determinati coefficienti diversi per i singoli posti di una stessa sede. Con la stessa procedura ed entro i medesimi limiti possono essere apportate ai coefficienti di maggiorazione o di riduzione le variazioni che si rendano necessarie in seguito a sopravvenuti mutamenti nelle situazioni economiche e monetarie locali di ogni singola sede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art3 · fonte del testo