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[1]Per la realizzazione della prima fase del piano, la Azienda delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza della somma, di lire 800 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare i limiti delle somme che verranno iscritte nella parte straordinaria del bilancio della stessa Azienda ferroviaria, in ragione di:
[2]lire 130 miliardi nell'esercizio 1962-63 " 150 " " 1963-64 " 160 " " 1964-65 " 180 " " 1965-66 " 180 " " 1966-67
[3]Entro il 30 giugno 1966 il Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il bilancio e per il tesoro, presentera' al Parlamento una relazione sull'esecuzione data nel quadriennio al piano, formulando, previo parere del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato e nel quadro della programmazione generale, le proposte per gli interventi e la spesa per il secondo piano quinquennale.
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
