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Il piano per il primo quinquennio sara' approvato con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Esso puo' essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i singoli settori di cui all'articolo 4 e approvati con separati decreti. Nella stessa forma saranno approvate le eventuali variazioni. Con la relazione economica generale del 1963 sara' data comunicazione al Parlamento del piano. Il Ministro per i trasporti dara' inoltre comunicazione ogni anni, in allegato al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di avanzamento delle opere e delle forniture contemplate nel piano stesso, al 31 dicembre dell'anno precedente.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;211~art3 · fonte del testo