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I fondi occorrenti al finanziamento della spesa di lire 800 miliardi saranno provveduti con operazioni di credito. A tal fine l'Azienda ferroviaria e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, da collocarsi sia all'interno sia all'estero, a mano a mano che se ne' presentera' il bisogno e fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla occorrente somma di lire 800 miliardi

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;211~art5 · fonte del testo