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I mutui di cui al precedente articolo 5 saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Azienda delle ferrovie dello Stato e gli Enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato a partire, per ciascun mutuo, dallo esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto. Le rate di interessi e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, nei bilanci della stessa Azienda e specificatamente vincolate a favore dell'Ente mutuante.

Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-27;211~art6 · fonte del testo