Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le operazioni di mutuo di cui ai precedenti articoli e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-Legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.
Testo in vigore dal 9 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
