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La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 12 dicembre 1962, n. 1862, e' rinnovata, con gli stessi criteri e modalita' previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente alla emanazione di norme concernenti la riorganizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa e degli stabilimenti e arsenali militari, e il riordinamento degli Stati maggiori in tempo di pace.

Testo in vigore dal 5 novembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;1058~art1 · fonte del testo