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Il Governo e', altresi', delegato, per la durata indicata nell'articolo precedente, ad emanare, con le modalita' previste dalla legge 12 dicembre 1962, n. 1862, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile, adeguandoli alle esigenze derivanti dalla riorganizzazione degli uffici e dei servizi centrali e periferici e degli stabilimenti e arsenali militari; e, in particolare a: inquadrare, a domanda, gli impiegati dei ruoli aggiunti nei corrispondenti ruoli organici, avuto riguardo anche al servizio prestato e alle posizioni giuridiche ed economiche acquisite; istituire carriere speciali per il personale di concetto; agevolare l'inquadramento degli impiegati nelle carriere e categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni e funzioni svolte; stabilire una nuova classificazione professionale ed economica degli operai, uniformando lo stato giuridico per tutto il personale degli stabilimenti e degli arsenali; estendere le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, agli operai adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale emanare norme transitorie atte ad assicurare, nella prima applicazione della legge, un sollecito completamento degli organici e la perequazione nella progressione delle carriere.

Testo in vigore dal 5 novembre 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-09;1058~art2 · fonte del testo