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La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, e' prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1974.

Testo in vigore dal 23 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

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