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All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 si fa fronte per l'anno finanziario 1974 con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 agosto 1974 al 22 dicembre 2008
