Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- Art. 1 — Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416
- Art. 2 — Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416
- Art. 3 — Concentrazioni nella stampa quotidiana
- Art. 4 — Cooperative giornalistiche
- Art. 5 — Pubblicità di amministrazioni pubbliche
- Art. 6 — Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici
- Art. 7 — Autorizzazioni per la vendita
- Art. 8 — Contributi ai quotidiani
- Art. 9 — Contributi ad imprese editrici di particolare valore
- Art. 10 — Contributi ad altri periodici
- Art. 11 — Contributi ad imprese radiofoniche di informazione
- Art. 12 — Mutui agevolati
- Art. 13 — Modalità di erogazione dei contributi
- Art. 14 — Obblighi per le imprese editrici
- Art. 15 — Prezzo dei giornali quotidiani
- Art. 16 — Contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale
- Art. 17 — Contributi alle altre agenzie di stampa
- Art. 18 — Pubblicazioni di elevato valore culturale
- Art. 19 — Contributi per la stampa italiana all'estero
- Art. 20 — Finanziamenti agevolati
- Art. 21 — Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale
- Art. 22 — Agevolazioni fiscali
- Art. 23 — Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
- Art. 24 — Misure in favore dei dipendenti di imprese editrici
- Art. 25 — Assunzioni in deroga
- Art. 26 — Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
- Art. 27 — Estensione ai tele-cineoperatori
- Art. 28 — Ente nazionale per la cellulosa e la carta
- Art. 29 — Commissione paritetica
- Art. 30 — Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
- Art. 31 — Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica
- Art. 32 — Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416
- Art. 33 — Copertura finanziaria
- Art. 34 — Entrata in vigore