Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416

Art. 23 — Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e' assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Testo vigente dal 9 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-25;67~art23 · fonte su Normattiva