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I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'articolo 154, comma primo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle societa' finanziarie iscritte nell'albo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art10 · fonte del testo