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Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia prodotta. Il giudizio di idoneita' tecnica e' espresso da una Commissione di esperti nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, avevano in corso la costruzione di impianti ad uso promiscuo, la cui utilizzazione ai fini idroelettrici non sia riconosciuta idonea dalla Commissione prevista dal precedente comma, decadono dalla concessione idroelettrica.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art3 · fonte su Normattiva