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Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1 gennaio 1962 e che il collegamento fra le societa' consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva, sempreche' l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art4 · fonte su Normattiva