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L'indennizzo previsto dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica. Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art6 · fonte del testo