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La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non e' soggetta all'imposta generale sull'entrata.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art7 · fonte del testo