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I termini stabiliti dall'articolo 11 e dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965. Le deliberazioni dell'assemblea, riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede della societa' e gli altri atti di cui al precedente comma possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti. Il rimborso delle azioni o quote dei soci che eserciteranno il diritto di recesso sara' effettuato mediante assegnazione di quote proporzionali del credito della societa' a titolo di indennizzo anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni in altre societa' assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso stesso, nella parte da corrispondere per contanti, dovra' essere effettuato nel termine di 2 anni dalla dichiarazione di recesso. Per la riduzione del capitale sociale corrispondente all'importo dei valori nominali delle azioni o quote dei soci precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma quinto, e dell'articolo 9, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-27;452~art8 · fonte del testo