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La deliberazione di cambiamento dell'oggetto della societa' assoggettate a trasferimento e' soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000. Nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal precedente articolo 8, la assegnazione di quote del credito a titolo di indennizzo ai soci delle societa' assoggettate a trasferimento e' soggetta alla imposta di registro di cui all'articolo 4 della tariffa allegato A della legge del registro nella misura di lire 1.000. I beni delle imprese assoggettate a trasferimento separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere iscritti in bilancio al valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della stessa legge, senza che possa farsi luogo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio rispetto al valore netto al quale i beni stessi erano iscritti in bilancio. L'iscrizione in bilancio del valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, sopracitato, non ha rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
Testo in vigore dal 3 luglio 1964 al 22 dicembre 2008
