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Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941 in forza dei quali le amministrazioni e le aziende auto nome dello Stato, comprese l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma e l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente in quantita' fissa o variabile sara' determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1974 al 22 dicembre 2008
