Nel caso di urgente necessita' di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile. L'applicazione dello stesso impiegato non puo' peraltro durare oltre un anno, ne' puo' essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art11 · fonte del testo