I componenti dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio, con decreti del Ministro per la grazia e giustizia. Con gli stessi decreti vengono nominati i membri supplenti che devono avere gli stessi requisiti degli effettivi. In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei Consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro attribuzioni. Con i decreti di cui al primo comma due conservatori di Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, vengono assegnati, l'uno con funzioni di segretario, l'altro di supplente, ai Consigli e alla Commissione anzidetti.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art31 · fonte del testo