Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, puo' delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale. Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvedera' il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente. Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spettera' al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovra' autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art12 · fonte del testo