Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Con lo stesso decreto e' nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonche' l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo. I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art27 · fonte del testo