Art. 49 — Commissione di disciplina
La commissione di disciplina per tutto il personale dell'Istituto e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' ed e' composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un direttore di reparto o di servizio tecnico, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale; questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un primo dirigente. Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario e' nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano il quale e' a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106
4Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Testo vigente dal 7 agosto 2012
