Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo di Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che gia' rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi pero' altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art33 · fonte del testo