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Per disimpegnare i servizi amministrativi e contabili degli Archivi notarili presso l'Amministrazione centrale sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore generale, con le funzioni di vice direttore dell'ufficio amministrativo, diciotto fra impiegati e subalterni, appartenenti ai ruoli degli Archivi stessi, dei quali non piu' di tre di gruppo A, cinque di gruppo B, otto di gruppo C e due uscieri.

Testo in vigore dal 19 giugno 1952 al 11 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art8 · fonte del testo