Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi e' stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e puo' essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-17;629~art9 · fonte del testo