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Alla copertura dell'onere annuo di lire 519.200.000 a carico dell'esercizio 1959-60 sara' provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio corrispondente al capitolo n. 159 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59. Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvedera' nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti Variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1959 al 9 ottobre 2010
