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[1]Il Collegio dei sindaci e' costituito di tre membri, nominati uno dal Ministero delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e uno dal Ministero delle corporazioni.

[2]Al Collegio sindacale, che dura in carica tre anni, spettano, in quanto applicabili, le attribuzioni previste dalla legge sui sindaci delle societa' per azioni.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art30 · fonte del testo