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[1]Spettano al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali e sulla loro Federazione.
[2]A tal fine egli ha facolta':
- a)di disporre ispezioni sul loro funzionamento;
- b)di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalita' degli Enti o al pubblico interesse;
- c)di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi o ai regolamenti o agli statuti;
- d)di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a commissari straordinari.
[3]La gestione commissariale non sospende l'esercizio delle funzioni sindacali.
[4]La esecuzione delle ispezioni puo' essere di volta involta delegata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente nazionale fascista della cooperazione.
[5]Sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
- a)l'accettazione di nuove quote di partecipazione;
- b)i bilanci;
- c)i regolamenti interni e le proposte di modificazioni statutarie;
- d)gli acquisti e le alienazioni di immobili e le costituzioni di oneri reali immobiliari;
- e)gli organici del personale;
- f)le aperture e le chiusure delle filiali;
- g)la nomina e la revoca dei direttori.
Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948
