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[1]Spettano al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la vigilanza ed il controllo sui Consorzi agrari provinciali e sulla loro Federazione.

[2]A tal fine egli ha facolta':

  • a)di disporre ispezioni sul loro funzionamento;
  • b)di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illegittimi o contrari alle finalita' degli Enti o al pubblico interesse;
  • c)di annullarne, in ogni tempo, gli atti contrari alle leggi o ai regolamenti o agli statuti;
  • d)di sospendere dalle proprie funzioni gli amministratori ordinari e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti a commissari straordinari.

[3]La gestione commissariale non sospende l'esercizio delle funzioni sindacali.

[4]La esecuzione delle ispezioni puo' essere di volta involta delegata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste all'Ente nazionale fascista della cooperazione.

[5]Sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

  • a)l'accettazione di nuove quote di partecipazione;
  • b)i bilanci;
  • c)i regolamenti interni e le proposte di modificazioni statutarie;
  • d)gli acquisti e le alienazioni di immobili e le costituzioni di oneri reali immobiliari;
  • e)gli organici del personale;
  • f)le aperture e le chiusure delle filiali;
  • g)la nomina e la revoca dei direttori.

Testo in vigore dal 9 giugno 1942 al 31 ottobre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-05-18;566~art38 · fonte del testo