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Il fondo pensioni costituito ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno del regio comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, e' soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio e' incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi. Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art10 · fonte del testo