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Con il decreto di cui all'art. 9, saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli enti preesistenti prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facolta' di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art11 · fonte del testo