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Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennita' prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione e' subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo e previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82. La liquidazione dell'indennita' di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che, presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assi curativo o previdenziale, versi all'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti. Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art12 · fonte del testo