Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalita' previste dal precedente art. 12. Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto art. 12 decorre dalla data di cessazione dal servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art14 · fonte del testo