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Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio,
Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
