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Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici, si provvedera' con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle H ed I allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalita' per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli medesimi, nonche' per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che, da oltre dieci anni, si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici, anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche. Con lo stesso decreto si provvedera', altresi', a disciplinare le modalita' con cui potra' essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e della foreste.

Testo in vigore dal 14 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;625~art9 · fonte del testo