Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e' attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato. Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle Scuole elementari dello Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-10;1036~art8 · fonte del testo