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I numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello, previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di tre unita' e di ventiquattro unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;23~art2 · fonte su Normattiva