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Il ciclo delle promozioni annuali al grado di ammiraglio ispettore, previsto dal quadro XI di cui all'articolo 1, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha inizio dal terzo anno successivo a quello cui e' riferito l'ultimo quadro di avanzamento a tale grado, formato sulla base della normativa in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La prima promozione al grado di ammiraglio ispettore da effettuare ai sensi del comma 1 non puo' comunque avere decorrenza precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1990 al 9 ottobre 2010
