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Fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI di cui all'articolo 1, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di quattro anni.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-02-13;23~art7 · fonte su Normattiva