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((La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame. Il suo parere e' obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonche' sulle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della presente legge)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1957 al 22 dicembre 2008
