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Il Consiglio superiore e' convocato in adunanza, plenaria tutte le Volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri. Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'ambito della propria, competenza, danno pareri sulle questioni o provvedimenti di carattere tecnico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, e' prescritto il parere del Consiglio. Per la validita' delle deliberazioni di Sezione e' richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 26 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art16 · fonte del testo