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Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche da' pareri sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, sulla conservazione e tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre, al suo esame. Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona, e' presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno nove consiglieri.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art20 · fonte del testo