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I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-12-30;1477~art22 · fonte del testo