Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I direttori generali, gli ispettori centrali ed i capi divisione del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute dei Consigli superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008
