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Per la prima, formazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione la Sezione per l'istruzione superiore potra' essere eletta separatamente e funzionare - pur mancando le altre Sezioni - per le materie di sua esclusiva competenza. Sara' presieduta temporaneamente da un membro eletto dalla Sezione stessa. L'integrazione del Consiglio mediante la elezione e la, nomina degli altri membri deve avvenire entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008
