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In seno alla prima Sezione e' costituita una Giunta di quattordici membri, composta del presidente della Sezione e di tredici membri, dei quali quattro scelti dal Ministro e nove dalla Sezione. La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle leggi sull'istruzione superiore. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno nove componenti.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1948 al 22 dicembre 2008
